Geom. Pietro Mattesi Link  
 
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Quanto si dirà ha carattere solo e puramente informativo e di larga approssimazione. La tassazione dei trasferimenti immobiliari, infatti, comporta un calcolo spesso complesso e che necessità di un'approfondita conoscenza delle leggi fiscali in materia. Solo il notaio potrà darvi una risposta certa. E' opportuno, pertanto, per evitare sorprese, chiedere un colloquio col notaio affinché vi illustri le diverse ipotesi e vi evidenzi la cifra effettiva da versare allo Stato. Abbiate presente, inoltre, che il notaio vi richiederà normalmente l'intero importo delle imposte al momento della stipulazione, dovendo egli versarlo all'Ufficio del Registro entro venti giorni. Le imposte relative ad una compravendita variano da caso a caso. Del tutto sommariamente, possiamo dire che ne esistono di due tipi: ordinaria; con le agevolazioni per la prima abitazione. Nel primo caso, qualora il venditore sia un privato, si pagheranno: imposta di registro con aliquota al 7%; imposta ipotecaria con aliquota al 2%; imposta catastale con aliquota all'1%. Quindi complessivamente il 10% del valore dichiarato nel rogito di compravendita. Si tenga presente che la legge permette alle parti di dichiarare nel rogito notarile come corrispettivo un importo pari o superiore al valore catastale (meglio se leggermente superiore) senza che si possa incorrere in alcun tipo di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria (in ogni caso, è opportuno concordare col notaio l'importo da dichiarare come corrispettivo, con l'avvertenza che dichiarare un importo minore di quello effettivamente pagato costituisce un evasione fiscale, con tutte le conseguenze previste dalla vigente normativa). Di conseguenza se il corrispettivo dichiarato è di 100.000.000 si pagheranno complessivamente 10.000.000 di imposte. Qualora vi foste fortemente demoralizzati, potrete sempre accedere alle agevolazioni per la prima abitazione. Esse potranno essere richieste alle seguenti condizioni, che dovranno esserci tutte: a) che si tratti di casa di abitazione non di lusso (secondo la legge! Quindi non preoccupatevi, a meno che non compriate una villa con parco e piscina...); b) che l'abitazione da acquistare si trovi nel territorio del Comune nel quale l'acquirente ha la residenza; oppure ove svolge la propria attività lavorativa (sempre che ciò sia documentabile); La legge permette che l'acquirente possa prendere residenza nel Comune (si badi bene, non nell'abitazione stessa) ove si trova l'immobile acquistato entro un anno dalla stipula (purchè ciò sia dichiarato nell'atto di acquisto). Attenzione, però, perché per la detraibilità degli interessi passivi del mutuo sarà necessario adibire la casa acquistata a propria abitazione principale entro sei mesi trasferendovi, pertanto la propria residenza. c) non essere, al momento della stipula, titolare esclusivo o in comunione col coniuge del diritto di proprietà o di usufrutto (uso, abitazione) di altra casa di abitazione nel Comune ove si risiede (od ove si intende stabilire la propria residenza entro un anno dalla stipula); d) non essere, al momento della stipula, titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà o di usufrutto (uso, abitazione) di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni per la prima abitazione. Le agevolazioni si applicano anche alle pertinenze (cioè: autorimessa, posto auto, cantina) purché siano poste a servizio dell'abitazione principale e limitatamente ad una sola per ciascuna categoria (cioè: un solo posto auto, una sola un'autorimessa e una sola cantina, anche se tutte e tre presenti). In questa ipotesi le imposte sono ridotte alle seguenti: imposta di registro con aliquota al 3%; imposta ipotecaria in misura fissa (250.000 Lire); imposta catastale in misura fissa (250.000 Lire). Attenzione poi alla decadenza dalle agevolazioni (con conseguente pagamento della differenza d'imposta, oltre alla sanzione della soprattassa del 30% e gli interessi moratori) in cui si potrà incorrere: - se non si prende la residenza entro un anno dalla stipula; - se si vende l'abitazione nei cinque anni dalla stipula senza acquistarne altra con le agevolazioni entro un anno dalla vendita medesima Dal gennaio di quest'anno, infine, si ammette la detrazione di quanto pagato (sia per imposta di Registro che per IVA) per la prima abitazione poi venduta - non importa quando - dall'imposta di Registro (e non dall'IVA!) che si deve pagare per l'acquisto di una nuova prima abitazione. Il discorso sembra astruso, ma si semplifica con un esempio: se Tizio ha acquistato nel 1990 una prima abitazione pagando 4.500.000 lire di imposta di registro, ha poi venduto quella abitazione e ora ne acquista un'altra - sempre che si tratti di prima abitazione - e deve pagare 5.500.000 lire di imposte, egli potrà detrarre dalle 5.500.000 lire le 4.500.000 lire pagate nel 1990 e, quindi, pagherà solo 1.000.000. Si precisa che le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa sono in vigore dal 1982 per quanto riguarda l'imposta di registro e dal 1993 per quanto riguarda l'IVA. Pertanto, l'acquisto fatto precedentemente non dà diritto al credito d'imposta. Qualora, infine, il venditore sia un costruttore si applicherà l'IVA ( a seconda dei casi del 20%, del 10% o del 4%, oltre alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali). La finanziaria per l'anno 2000, infatti, ha ridotto al 3% l'aliquota per l'acquisto prima casa ai fini dell'imposta di registro ma non ai fini 'IVA.